COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 7 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°25 del 23.09.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Terranova – Crucolese del 19.09.2010 con il punteggio di 0-3 – Campionato 1^Categoria – penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di € 1.000,00, squalifica dell’allenatore VULCANO Francesco fino al 22.09.2015, squalifica del calciatore VULCANO Antonio fino al 22.09.2011, inibizione del massaggiatore ESPOSITO Annunziato fino al 22.11.2010).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 7 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°25 del 23.09.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Terranova – Crucolese del 19.09.2010 con il punteggio di 0-3 - Campionato 1^Categoria – penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di € 1.000,00, squalifica dell'allenatore VULCANO Francesco fino al 22.09.2015, squalifica del calciatore VULCANO Antonio fino al 22.09.2011, inibizione del massaggiatore ESPOSITO Annunziato fino al 22.11.2010). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiale ed il reclamo; sentiti la Società reclamante ed l'arbitro, a chiarimenti; rileva, il reclamo è inammissibile in ordine capo relativo alla punizione sportiva della perdita della gara, non essendo il ricorso stesso comunicato alla controparte; ritenuto che dal rapporto arbitrale e dalle dichiarazioni del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a Vulcano Francesco, ed in particolare che va tenuto conto che le conseguenze dell'atto violento da questo commesso (spinta nei confronti dell'arbitro) non sono state volute né immaginate da esso Vulcano Francesco, e che, quindi, pur essendo state determinanti ai fini della sospensione della gara, si pongono del tutto accidentali rispetto all'esito della partita; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: - dichiara inammissibile il reclamo sul capo relativo alla punizione sportiva della perdita della gara; - revoca la sanzione della penalizzazione di UN punto in classifica; - riduce la squalifica a carico del Sig. VULCANO Francesco fino al 22 SETTEMBRE 2013; - conferma nel resto; - dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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