COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 9 della Società U.S. SAN MARCO A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 30.09.2010 (squalifica del calciatore ESPOSITO Antonello per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 9 della Società U.S. SAN MARCO A.S.D.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 30.09.2010 (squalifica del calciatore ESPOSITO Antonello per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal rapporto dell'assistente dell'arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che al 18° del primo tempo di gioco il calciatore Esposito Antonello, della società San Marco A.S.D., colpiva con un calcio un calciatore avversario a gioco fermo; che la sanzione combinata dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alla gravità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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