COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.10 del Sig. COLOSIMO Francesco (Società A.S. Sersale 1975) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 14.10.2010 (squalifica per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.10 del Sig. COLOSIMO Francesco (Società A.S. Sersale 1975) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 14.10.2010 (squalifica per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il calciatore Colosimo Francesco della Società A.S. Sersale 1975; sentito telefonicamente l'assistente arbitrale, a chiarimenti; RILEVA che dal rapporto dell'assistente arbitrale della gara Scalea 1912 - Sersale del 10.10.2010, risulta che a fine gara il portiere del Sersale, Colosimo Francesco, si è reso responsabile di comportamento offensivo nei confronti dell'allenatore avversario e di aver sputato verso quest'ultimo. Il Giudice Sportivo Territoriale, con C.U. nr.36 del 14.10.2010 del Comitato Regionale Calabria, ha squalificato il calciatore in questione per quattro gare. Avverso detto provvedimento, il calciatore Colosimo Francesco propone reclamo. La Commissione, nel corso dell'odierna seduta, ha sentito, a chiarimenti, via filo, l'assistente arbitrale, autore del suddetto rapporto, il quale ha confermato che il Colosimo si è reso responsabile di un comportamento offensivo nei confronti dell'allenatore dello Scalea, nel mentre ha chiarito di non essere certo che il Colosimo sia stato anche l'autore dello sputo, non avendo visto direttamente il gesto in questione, tenuto conto che in quei frangenti vi erano altre persone vicino al calciatore suddetto. Alla luce di quanto sopra, l'adita Commissione ritiene di dover ridurre a due giornate di gara la squalifica irrogata dal giudice di prime cure al calciatore di che trattasi. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore COLOSIMO Francesco a DUE giornate di gara, disponendo la restituzione al reclamante della tassa reclamo versata.
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