COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.11 della Società U.S. SCALEA 1912 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 14.10.2010 (squalifica per TRE gare del calciatore OLIVA Maicon Alfredo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.11 della Società U.S. SCALEA 1912 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 14.10.2010 (squalifica per TRE gare del calciatore OLIVA Maicon Alfredo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA -che dal rapporto dell'arbitro della gara Scalea 1912 – Sersale del 10.10.2010, risulta che il calciatore Oliva Maicon Alfredo della società reclamante ha offeso l'arbitro durante la gara; -che appare conforme a giustizia, in conformità dell'entità dei fatti, ridurre a due gare la squalifica irrogata dal giudice di prime cure al suindicato calciatore; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore OLIVA Maicon Alfredo a DUE giornate di gara, disponendo accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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