COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 19 della Società A S D ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 Avverso il Deliberato del G.S. Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 21.10.2010 (€ 900,00 di ammenda; Squalifica a carico dell’Allenatore Sig. CALIGIURI Bruno fino al 10.11.2010)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 19 della Società A S D ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 Avverso il Deliberato del G.S. Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 21.10.2010 (€ 900,00 di ammenda; Squalifica a carico dell’Allenatore Sig. CALIGIURI Bruno fino al 10.11.2010) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la Società reclamante; valutati fatti, per come descritti nel referto arbitrale, dei suoi collaboratori e del Commissario di campo, il contenuto dei quali costituisce fonte primaria e privilegiata di prova dei medesimi fatti; ritenuto che i fatti accaduti e le responsabilità delle violazioni a carico della Società reclamante, (lancio in campo da parte dei sostenitori dell’asta di una bandiera, senza colpire alcuno, lancio di piccole pietre nei confronti di un dirigente del Soverato e di alcuni giocatori senza colpirli, esplosione di petardi in diversi momenti della partita, apertura abusiva da parte del custode del cancello della recinzione del campo consentendo l’ingresso di sostenitori dell’Isola Capo Rizzuto tra il primo e secondo tempo) risultano in modo chiaro ed inequivoco; e ritenuto che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate; relativamente alla squalifica a carico dell'allenatore Sig. Caligiuri Bruno fino al 10.11.2010, rilevato che il reclamo è inammissibile perché in violazione dell'articolo 45 punto 3 lettera b del C.G.S. non essendo impugnabile in alcuna sede la squalifica dell'allenatore fino ad un mese. P.Q.M. -conferma l'ammenda di € 900,00(novecento/00) a carico della Società ISOLA CAPO RIZZUTO 1966; -dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica dell'allenatore CALIGIURI Bruno fino al 10.11.2010; -dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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