COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.14 della Società A.C CAMPANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.36 del 10.10.2010 (Squalifica per OTTO gare del calciatore SCALERA Leonardo) ed al C.U. n.39 del 21.10.2010 (omologazione del risultato sportivo 1-2 acquisito sul campo della gara AC Campana – Schiavonea Calcio del 10.10.21010- campionato di 1^Categoria).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.14 della Società A.C CAMPANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.36 del 10.10.2010 (Squalifica per OTTO gare del calciatore SCALERA Leonardo) ed al C.U. n.39 del 21.10.2010 (omologazione del risultato sportivo 1-2 acquisito sul campo della gara AC Campana - Schiavonea Calcio del 10.10.21010- campionato di 1^Categoria). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo, sentita la società reclamante; RILEVATO che, nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de quo per la seduta del 22.11.2010; P.Q.M. rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 22.11.2010.
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