• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.3 a carico di:
Natalia SPADA, già Presidente della A.C. LOCRI, per rispondere della violazione di cui agli artt.1 comma 1 C.G.S. e 8 comma 9 C.G.S. in relazione all’art.94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al CU nr. 4 del 20.02.2010, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Condito Antonio, U.C. LOCRI, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art.4 comma 1 C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.3 a carico di:
Natalia SPADA, già Presidente della A.C. LOCRI, per rispondere della violazione di cui agli artt.1 comma 1 C.G.S. e 8 comma 9 C.G.S. in relazione all'art.94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al CU nr. 4 del 20.02.2010, emesso all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Condito Antonio, U.C. LOCRI, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art.4 comma 1 C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente.
IL DEFERIMENTO
In data 4 agosto 2010 il Vice Procuratore Federale accertava che la A.C. Locri non aveva ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale della LND pubblicata nel C.U. n. 1 del 10.10.2009 con la quale la predetta società era stata condannata a corrispondere al proprio allenatore, Sig. Condito Antonio, la somma di € 9.500,00, a saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008 -2009, oltre a € 3.300,00 per spese di viaggi ed € 110,00 per interessi. La Procura Federale, esaminati gli atti e accertata la inadempienza, deferiva la sig.ra Spada Natalia e la Soc. A.C. Locri a questa Commissione Territoriale per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 25 ottobre 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per gli incolpati.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: - Per la AC Locri punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva nell'ambito del campionato della categoria di riferimento; per la Sig. Spada Natalia, ex Presidente della AC Locri 6 (sei) mesi di inibizione.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica.
P.Q.M.
la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga a: - SPADA Natalia, già Presidente della Soc. A.C. Locri, la sanzione della inibizione per mesi SEI (6); - A.C. LOCRI la penalizzazione di 2 (DUE) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.3 a carico di:
Natalia SPADA, già Presidente della A.C. LOCRI, per rispondere della violazione di cui agli artt.1 comma 1 C.G.S. e 8 comma 9 C.G.S. in relazione all’art.94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al CU nr. 4 del 20.02.2010, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Condito Antonio, U.C. LOCRI, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art.4 comma 1 C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente."