COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 12 della Società A S D SPORTING RAVAGNESE 2009 avverso il Deliberato del G.S. Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 11 del 13.10.2010 (Punizione Sportiva della perdita della gara Sporting Ravagnese – Real Rosalì del 10.10.2010, 2^Categoria, con il punteggio 0-3 in favore della Società Real Rosalì; ammenda di € 150,00; penalizzazione di un punto in classifica per prima rinuncia).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n. 12 della Società A S D SPORTING RAVAGNESE 2009
avverso il Deliberato del G.S. Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 11 del 13.10.2010 (Punizione Sportiva della perdita della gara Sporting Ravagnese – Real Rosalì del 10.10.2010, 2^Categoria, con il punteggio 0-3 in favore della Società Real Rosalì; ammenda di € 150,00; penalizzazione di un punto in classifica per prima rinuncia).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; dato atto del deposito delle controdeduzioni della società Real Rosalì;
PREMESSO
che dal referto arbitrale risulta sia che le due squadre si sono regolarmente presentate presso il campo di Reggio Calabria (Ravagnese) sia che la partita non è iniziata per ““impraticabilità di campo ovvero seminata l’erba invernale””; che agli atti vi è dichiarazione del responsabile del Campo Sportivo Comunale di Ravagnese per la Società Sportiva Hinterreggio che dichiara che “”… il campo suindicato è impraticabile in quanto è stato ripiantato nei giorni precedenti ovvero seminata l’erba invernale e quindi il prato non può essere calpestato””; che dalla lettura del Comunicato Ufficiale N. 15 del 7.10.2010, (Campionato Nazionale Juniores), si rappresenta come formalmente certo il fatto dell’indisponibilità del campo di Ravagnese già da alcuni giorni prima del 10.10.2010;
CONSIDERATO
che, nel caso, l’impraticabilità del terreno di gioco non è derivata da eventi meteorologici o da altra causa imprevedibile o improvvisa bensì da attività dell’uomo (semina invernale) conoscibile e conosciuta dalla società ospitante per come appena sopra evidenziato; che, pertanto, la società ospitante Sporting Ravagnese non ha adottato tutti i comportamenti e le procedure per assicurare la disponibilità dell’impianto per il regolare svolgimento della gara del 10.10.2010,
RITENUTO
che i fatti accaduti e le responsabilità delle violazioni a carico della Società reclamante risultano in modo chiaro ed inequivoco, e che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate; P.Q.M.
rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma il provvedimento del GS come segue:
- Infligge alla Società Sporting Ravagnese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della società Real Rosalì; - Infligge alla società Sporting Ravagnese l’ammenda di € 150,00; - Infligge alla medesima società la penalizzazione di un punto in classifica per prima rinuncia; -dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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