COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 16 della Società A S D Pino Spataro avverso il Deliberato del G.S. Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 7 S.G.S. del 14.10.2010 (Squalifica del giocatore sig. Agostino Raffaele per quattro giornate, quale capitano della ASD Pino Spataro; inibizione dell’Allenatore Sig. Spataro Giuseppe fino al 31.12.2011; Inibizione del Dirigente sig. Voce Antonino Gerardo fino al 31.12.2010); oltre la perdita della gara con il risultato 0-3 già deliberato del Comitato Organizzatore del “Torneo Internazionale Città di Cesena” – Gara Pino Spataro – Casoria del 2.06.2010.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 16 della Società A S D Pino Spataro avverso il Deliberato del G.S. Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 7 S.G.S. del 14.10.2010 (Squalifica del giocatore sig. Agostino Raffaele per quattro giornate, quale capitano della ASD Pino Spataro; inibizione dell’Allenatore Sig. Spataro Giuseppe fino al 31.12.2011; Inibizione del Dirigente sig. Voce Antonino Gerardo fino al 31.12.2010); oltre la perdita della gara con il risultato 0-3 già deliberato del Comitato Organizzatore del “Torneo Internazionale Città di Cesena” - Gara Pino Spataro – Casoria del 2.06.2010. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la Società reclamante; ritenuto che il precedente Giudice ed il GS del Comitato Regionale di Catanzaro hanno regolarmente adottato i provvedimenti sanzionatori che in epigrafe sono riassunti; valutati fatti per come descritti nel referto arbitrale, fonte privilegiata e primaria di prova; ritenuto che i fatti accaduti e le responsabilità delle violazioni a carico del Sig. Agostino Raffaele, calciatore, del Sig. Giuseppe Spataro, allenatore, e del Sig. Voce Antonino Gerardo, Dirigente, tutti della Società reclamante, risultano in modo chiaro ed evidente; ritenuto che la sanzione inflitta dal GS a Voce Antonino Gerardo, dirigente, è congrua ed adeguata; ritenuto che la sanzione inflitta nei confronti del Calciatore Sig. Agostino Raffaele possa essere ridotta di una giornata; ritenuto che la sanzione inflitta nei confronti dell’allenatore appare eccessiva poiché il comportamento integra la violenza tentata nei confronti del Direttore di Gara, aggravata da un comportamento offensivo ed irriguardoso; P.Q.M. accoglie parzialmente il reclamo e riduce a TRE giornate la squalifica inflitta al calciatore AGOSTINO Raffaele; riduce l’inibizione dell’allenatore Sig. Giuseppe SPATARO fino al 30 APRILE 2011; conferma per il resto la decisione del Giudice Sportivo e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamate.
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