COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.24 della A.S.D. REAL PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 del 11.11.2010 (squalifica fino al 10.12.2010 dell’allenatore MAROTTA Franco).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.24 della A.S.D. REAL PIANOPOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 del 11.11.2010 (squalifica fino al 10.12.2010 dell’allenatore MAROTTA Franco).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett.b), CGS, perché la squalifica del tecnico fino ad un mese non è impugnabile in alcuna sede; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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