COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 31 della U.S.PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Reg.le Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 11.11.2010 (Punizione sportiva della perdita della gara (Praia – Promosport Lamezia Terme del 30.10.2010) con il punteggio di 0-3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 09 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n. 31 della U.S.PRAIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Reg.le Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 11.11.2010 (Punizione sportiva della perdita della gara (Praia - Promosport Lamezia Terme del 30.10.2010) con il
punteggio di 0-3).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il giudice sportivo di primo grado, presso atto del reclamo della società Promosport Lamezia Terme avverso la regolarità della gara in epigrafe, sanzionava il mancato adempimento da parte del Praia all’obbligo di schierare nel campionato Promozione per l’intera durata della gara due calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e due nati dal 1 gennaio 1992 in poi. La reclamante, U.S. Praia, lamenta, in appello, l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del reclamo di primo grado per il mancato ossequio da parte del Promosport alle norme del Codice di Giustizia Sportiva che prevedono, nel caso di reclamo avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, l’obbligo di attestare l’invio alla controparte del reclamo stesso. La lagnanza non trova riscontro negli atti del reclamo tra i quali figura la documentazione di cui sopra. Il reclamo è pertanto da rigettare. P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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