COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 15 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n°36 della Società S.S.D. VIBO VALENTIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 25.11.2010 (squalifica del calciatore capitano CERAVOLO Giuseppe fino al 24/03/2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 15 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n°36 della Società S.S.D. VIBO VALENTIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 25.11.2010 (squalifica del calciatore capitano CERAVOLO Giuseppe fino al 24/03/2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che il capitano della società S.S.D. Vibo Valentia, Ceravolo Giuseppe, è stato squalificato in luogo dell'autore della violenza nei confronti dell'arbitro, ai sensi dell'art.3 comma 2 – C.G.S., per non avere l'arbitro individuato l'effettivo responsabile del gesto; che la S.S.D. Vibo Valentia ha fatto pervenire comunicazione a mezzo fax in data 2/12/2010 nella quale indica il giocatore Loiacono Mario quale autore del gesto (lancio del pallone verso il direttore di gara, che veniva colpito alla testa); visto l'art.3 comma 2 - C.G.S., secondo il quale la sanzione inflitta al calciatore che funge da capitano della squadra in luogo di altro calciatore non individuato, cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto di violenza; P.Q.M. revoca la squalifica inflitta al calciatore capitano CERAVOLO Giuseppe; squalifica fino al 24/3/2011 il calciatore LOIACONO Mario; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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