COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 15 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 3 della Società A.S.D. BRIATICESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 25.11.2010 (squalifica del calciatore ACCORINTI Antonio fino al 24/11/2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 15 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 3 della Società A.S.D. BRIATICESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 25.11.2010 (squalifica del calciatore ACCORINTI Antonio fino al 24/11/2015). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è stato trasmesso in data 3.12.2010, quindi oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la decisione impugnata; visto l’art. 46 - comma 4 - C.G.S.; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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