COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 40 del Sig. SINOPOLI Antonio (USD Sampietrese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 9.12.2010 (squalifica per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n. 40 del Sig. SINOPOLI Antonio (USD Sampietrese)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 9.12.2010 (squalifica per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che da un’attenta lettura del rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza del fatti accertati dal
Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura. alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Sig.Sinopoli Antonio, tesserato per la Società Sampietrese. ed in particolare che va tenuto conto del fatto che non si ravvedono nelle frasi formulate dal ricorrente nei confronti del direttore di gara alcun riferimento a minacce o violenza, per cui si
ritiene di dover rivedere la sanzione per come inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado: P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce a DUE giornate di qualifica la sanzione inflitta al calciatore SINOPOLI Antonio e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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