COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.64 della Società A.S.D. GIOVANILE CATANZARO 2008 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 5.1.2011 (punizione sportiva della perdita della gara-Torneo Esordienti- Promosport Taverna – Giovanile 2008 del 6.12.2010 col punteggio di 0-3;inibizione del dirigente GRECO Antonio fino al 31/1/2011).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.64 della Società A.S.D. GIOVANILE CATANZARO 2008 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 5.1.2011 (punizione sportiva della perdita della gara-Torneo Esordienti- Promosport Taverna – Giovanile 2008 del 6.12.2010 col punteggio di 0-3;inibizione del dirigente GRECO Antonio fino al 31/1/2011).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile: -avverso la punizione sportiva della gara Torneo Esordienti Promosport “Taverna – Giovanile 2008 del 6.12.2010” col punteggio di 0- 3 poiché, in violazione dell’art.33,comma 5 del C.G.S., la ricorrente non ha provveduto ad inviare copia del reclamo alla società
Promosport Taverna; -avverso l’inibizione del dirigente Greco Antonio fino al 31/1/2011 poiché l’inibizione di un dirigente fino ad un mese non è impugnabile, ai sensi dell’art.45, comma 3, lettera b del C.G.S.. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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