COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.65 U.S. SILLANUM 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.17 del 12.1.2011 (squalifica fino al 30/06/2014 del calciatore MACCARONE Michele).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.65 U.S. SILLANUM 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.17 del 12.1.2011 (squalifica fino al 30/06/2014 del calciatore MACCARONE Michele). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che, al termine della gara U.S. Sillanum 2007 - A.S.D. Sporting Luzzi Rose del 05.12.2010, l’arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi e veniva accerchiato da alcuni calciatori della società Sillanum - non identificati in quanto gli stessi si erano tolti le magliette di gioco - che lo spintonavano e lo colpivano con calci. In quel frangente, uno dei calciatori suddetti, che si trovava alle spalle dell’arbitro, colpiva il direttore di gara con un violento schiaffo al volto e con un dito nell’occhio, provocandogli un forte dolore. Il Giudice Sportivo Territoriale, con C.U. n.13 del 09.12.2010 della Delegazione Provinciale di Cosenza, squalificava fino al 30.06.2014, ai sensi dell’art.3, comma 2, del C.G.S., il capitano dell’U.S. Sillanum 2007 Rodolfo Tucci per gli atti di violenza posti in essere dai calciatori non identificati nei confronti dell’arbitro. La società U.S. Sillanum, ricorrendo avverso la suddetta decisione, chiedeva l’annullamento della squalifica del capitano Tucci Rodolfo, dichiarando, ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 2, I cpv., del C.G.S. (che prevede che la sanzione inflitta al capitano per gli atti di violenza perpetrati ai danni dell’arbitro cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto), che a colpire a fine gara il direttore di gara sarebbe stato il calciatore Maccarrone Michele dell’U.S. Sillanum, indicato in distinta col n.13. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto di quanto sopra, con C.U. n.82 del 12.01.2011 del Comitato Regionale Calabria, annullava la sanzione inflitta al calciatore Tucci Rodolfo, rimandando gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per l’irrogazione della sanzione a carico del calciatore Maccarrone Michele. Il giudice di prime cure, con C.U. n.17 del 12.01.2011 della Delegazione Provinciale di Cosenza, squalificava il Maccarrone fino al 30.06.2014 “in quanto riconosciuto dalla società medesima (U.S. Sillanum) autore del comportamento violento posto in essere ai danni dell’arbitro a fine gara”. Avverso la suddetta decisione, propone reclamo a questa Commissione l’U.S. Sillanum, chiedendo la riduzione della squalifica, sostenendo che il Maccarrone ha colpito il direttore di gara involontariamente, mentre tentava di divincolarsi dai compagni che lo trattenevano mentre protestava. L’adita Commissione, in considerazione dell’entità e delle modalità dei fatti ascritti al calciatore in questione, ritiene conforme a giustizia rimodulare la sanzione inflittagli in primo grado, riducendola a tutto il 05 dicembre 2012. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore MACCARONE Michele a tutto il 05 DICEMBRE 2012 disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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