COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.66 della Società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 83 del 13.01.2011 (inibizione fino al 12.01.2016 di SICILIANO Angelo dirigente della società Calcio Acri (già inibito fino al 30.6.2011) e dichiarazione nei confronti dello stesso della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19 comma 3 C.G.S.; ammenda di € 800,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.66 della Società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 83 del 13.01.2011 (inibizione fino al 12.01.2016 di SICILIANO Angelo dirigente della società Calcio Acri (già inibito fino al 30.6.2011) e dichiarazione nei confronti dello stesso della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19 comma 3 C.G.S.; ammenda di € 800,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la responsabilità del dirigente Siciliano Angelo nei fatti ascritti (comportamento offensivo e gravemente minaccioso nonché compimento di atti di violenza ripetuti - calci alle gambe e schiaffi in viso - nei confronti di un assistente arbitrale. Ancora, atto di violenza nei confronti dell’altro assistente che veniva spinto e fatto cadere per le scale con conseguenze lesive. E da ultimo ulteriori atti di violenza nei confronti del primo assistente che veniva nuovamente colpito con un calcio al polpaccio sinistro). Impugna, anche, l’ammenda irrogata alla società per i comportamenti dei propri sostenitori che lanciavano pietre, seppur di piccolissime dimensioni, colpendo un assistente arbitrale, minacciavano la terna arbitrale e colpivano alle gambe un assistente lanciandogli contro con il pallone. Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso appaiono assolutamente inconsistenti e oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuti negli atti ufficiali (rapporto dell’arbitro e dei due assistenti arbitrali). I fatti, per come narrati dalla terna arbitrale, non possono essere, difatti, posti in dubbio in quanto riferiti in maniera chiara, puntuale e circostanziata. Anche il rapporto del Commissario di campo conferma gli episodi per come riportati nei predetti atti aggiungendo la narrazione di un tentativo di aggressione che il Siciliano ha portato ai suoi danni. Per tale ragione la Commissione non ritiene di dover assumere ulteriori elementi istruttori, in particolare valuta non necessaria l’audizione a chiarimenti dell’arbitro o degli assistenti. Il comportamento posto in essere dal Siciliano, che si è reso responsabile di atti di violenza in tre distinti contesti ed ai danni di ben due ufficiali di gara, giustifica e rende congrua ed adeguata la sanzione irrogatagli in prime cure. Identica valutazione rileva in merito alla sanzione dell’ammenda. Il reclamo è pertanto da rigettare. P.Q.M.rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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