COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 67 della Società A.S.D. ATLETICO CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 20.01.2011 (squalifica del calciatore IOZZINO Claudio per QUATTRO gare e del calciatore PATRUNO Roberto per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 01 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 67 della Società A.S.D. ATLETICO CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 20.01.2011 (squalifica del calciatore IOZZINO Claudio per QUATTRO gare e del calciatore PATRUNO Roberto per TRE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante lamenta una ricostruzione dei fatti ad opera del secondo arbitro non aderente a quanto realmente accaduto ed in conseguenza della quale sono state comminate squalifiche eccessivamente severe. Non appare degna di considerazione la lagnanza relativamente alla posizione del calciatore Patruno Roberto che si è reso responsabile di un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del secondo arbitro che giustifica l’irrogazione della sanzione in epigrafe. Appare, al contrario, condivisibile l’eccezione di incongruità della sanzione comminata allo Iozzino Claudio che può essere rimodulata, riducendola a tre giornate, tenendo conto dell’assenza degli estremi delle minacce nelle frasi rivolte al secondo arbitro. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce a TRE le giornate di squalifica nei confronti di IOZZINO Claudio; rigetta nel resto; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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