COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MEZZOGORI DAVIDE, tess. A.S.D. U.S. Dogatese, e A.S.D. U.S. DOGATESE – camp. II^ cat.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MEZZOGORI DAVIDE, tess. A.S.D. U.S. Dogatese, e A.S.D. U.S. DOGATESE – camp. II^ cat.
Con nota 7.7.2010 n. 202/1340 , il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
-- il calc. MEZZOGORI DAVIDE , delle violazioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, 5, commi 1, 4, 5 e 6 lettera a), del C.G.S., per avere espresso, a mezzo internet, dichiarazioni lesive del prestigio e dell’onorabilità della classe arbitrale e di due associati A.I.A., nonché per avere contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza dell’ordinamento sportivo,
- la società A.S.D. U.S. DOGATESE , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal calc. Mezzogori Davide.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per mesi tre del calc. MEZZOGORI DAVIDE l’ammenda di € 1.000 per l’A.S.D. U.S. DOGATESE.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che il comportamento messo in atto dal calc. MEZZOGORI DAVIDE, integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’U.S.D. U.S. DOGATESE, ex art. 4, comma 2, del C.G.S.;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. MEZZOGORI DAVIDE la squalifica per mesi 3 e all’U.S.D. U.S. DOGATESE l’ammenda di € 250.
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