COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 7 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. VIGNALI MARTINO, già tess. A.S.D. Serraglio, sig. BANDINI MASSIMO, già Presidente A.S.D. Serraglio, A.S.D. STELLA AZZURRA ZOLINO – camp. II^ cat. e A.S.D. SERRAGLIO – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 22/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 7 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. VIGNALI MARTINO, già tess. A.S.D. Serraglio, sig. BANDINI MASSIMO, già Presidente A.S.D. Serraglio, A.S.D. STELLA AZZURRA ZOLINO – camp. II^ cat. e A.S.D. SERRAGLIO – camp. III^ cat. Con nota 14.7.2010 n. 405/900, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. VIGNALI MARTINO , delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Serraglio , mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Stella Azzurra Zolino; - il sig. BANDINI MASSIMO , Presidente A.S.D. SERRAGLIO , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Vignali Martino, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. STELLA AZZURRA ZOLINO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. SERRAGLIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. SERRAGLIO nel comunicare il decesso del sig. Bandini, avvenuto il 28.7.2010, informa che il calc. VIGNALI firmò il tesseramento in perfetta buona fede, avendo visto il proprio nome inserito nelle liste di svincolo, ma una dimenticanza del Bandini ha determinato la situazione per la quale vi è stato il deferimento. Presente all’odierno dibattimento, l’A.S.D. SERRAGLIO chiede che si soprassieda da ogni ipotesi di irrogazione di pena o sanzione. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati e preso atto del decesso del sig. Bandini Massimo , conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. VIGNALI MARTINO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. SERRAGLIO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. STELLA AZZURRA ZOLINO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. VIGNALI MARTINO, integrino le violazioni come sopra allo stesso attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. STELLA AZZURRA ZOLINO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. SERRAGLIO; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. VIGNALI MARTINO la squalifica per 1 giornata di gara, all’A.S.D. STELLA AZZURRA ZOLINO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. SERRAGLIO l’ammenda di € 300.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it