COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 8 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. GAVIOLI ALFIO, Presidente A.S.D. Calcio Burana e A.S.D. CALCIO BURANA – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 8 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. GAVIOLI ALFIO, Presidente A.S.D. Calcio Burana e A.S.D. CALCIO BURANA – camp. II^ cat. Con nota 23.6.2010 n. 9201/1262 , il Vice Procuratore Federale, esaminata la documentazione trasmessa dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con C.U. n. 4 del 20.2.2010; - acquisita la decisione della vertenza economica fra il sig. Resca Villiam e l’A.S.D.CALCIO BURANA, decisione, assunta con l’osservanza della procedura prescritta dalle norme regolamentari, publicata sul C.U. n. 4 S.S. 2009/2020 del 20.2.2010 e notificata alle parti in data 4.3.2010; - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il sig. GAVIOLI ALFIO, Presidente dell’A.S.D. Calcio Burana , della violazione di cui all’art. 1, comma 1,del C.G.S., in relazione all’art. 94, comma 1, lett. B) delle N.O.I.F. , in riferimento a quanto previsto dal C.U. della L.N.D. n. 1 – III Disposizioni Generali n. 14 – stagione sportiva 2008/2009, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo sottoscritto, per contro dell’A.S.D. Calcio Burana, un accordo economico per la stagione 2008/2009, con l’allenatore sig. Resca Villiam (che, per competenza, è stato deferito alla C.D. del Settore Tecnico), in violazione del massimale previsto per la categoria d’appartenenza; - la società A.S.D. CALCIO BURANA, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni rispettivamente ascritte al Presidente ed al proprio allenatore. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il sig. GAVIOLI ha fatto richiesta di essere ascoltato ed è presente all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo ampia disamina del fatto contestato, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite con la inibizione per mesi 3 del sig. GAVIOLI ALFIO e l’ammenda di € 400 per l’A.S.D. CALCIO BURANA. Il sig. GAVIOLI nega di aver sottoscritto alcun accordo con l’all.Resca. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale e quanto dichiarato dal sig. GAVIOLI; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig. GAVIOLI ALFIO, così come ribadito nella decisione del Collegio Arbitrale di cui in premessa e rappresentato in questa sede dalla Procura Federale, integri la violazione come sopra allo stesso attribuita, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva per l’ A.S.D. CALCIO BURANA; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. GAVIOLI ALFIO, Presidente dell’A.S.D. Calcio Burana, la inibizione per mesi 2 ed all’A.S.D. CALCIO BURANA l’ammenda di € 250.
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