COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 10 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MASKY YASSINE, tess. A.S.D. Calcio Cotignola, sig. ANDALO’ CESARINO, Presidente A.S.D. Argenta P.G.V., A.S.D. ARGENTA P.G.V. – camp. I^ cat. e A.S.D. ARGENTANA – camp. Eccellanza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 10 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MASKY YASSINE, tess. A.S.D. Calcio Cotignola, sig. ANDALO’ CESARINO, Presidente A.S.D. Argenta P.G.V., A.S.D. ARGENTA P.G.V. – camp. I^ cat. e A.S.D. ARGENTANA – camp. Eccellanza Con nota 19.7.2010 n. 482/897 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. MASKY YASSINE , tess. A.S.D. Argenta P.G.V. delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Argenta P.G.V. , mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Argentana ; - il sig. ANDALO’ CESARINO , Presidente dell’A.S.D. Argenta P.G.V. , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Masky Yassine , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. ARGENTANA , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. ARGENTA P.G.V., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle part. Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MASKY YASSINE, la inibizione per mesi 2 del sig. ANDALO’ CESARINO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. ARGENTA P.G.V. e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. ARGENTANA. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MASKY YASSINE e dal sig. ANDALO’ CESARINO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. ARGENTANA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. ARGENTA P.G.V.; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. MASKY YASSINE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. ANDALO’ CESARINO, Presidente dell’A.S.D. Argenta PG.V., la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. ARGENTANA l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. ARGENTA PG.V. l’ammenda di € 300.
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