COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 9 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SPEZZANI MIRCO, tess. A.S.D. Castellarano, sig. BONINI REMO, Presidente Pol. Roteglia, POL. ROTEGLIA – camp. I^ cat. e A.S.D. PROGETTO MONTAGNA – S.G.S.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 9 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SPEZZANI MIRCO, tess. A.S.D. Castellarano, sig. BONINI REMO, Presidente Pol. Roteglia, POL. ROTEGLIA – camp. I^ cat. e A.S.D. PROGETTO MONTAGNA – S.G.S. Con nota 14.7.2010 n. 375/871 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. SPEZZANI MIRCO, tess, Pol. Roteglia, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società Pol. Roteglia , mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Progetto Montagna ; - il sig. BONINI REMO , Presidente della società Pol. Roteglia , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Spezzani Mirco , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. PROGETTO MONTAGNA , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società POL. ROTEGLIA , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. PROGETTO MONTAGNA ha fatto richiesta di essere ascoltata ed è presente all’odierno dibattimento. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, informa di essersi accordata, ex art. 23 del C.G.S., per l’applicazione di sanzioni ridotte, che indica nella inibizione per giorni 40 del sig. BONINI REMO (anzichè per mesi 2 come sanzione base), nell’ammenda di € 330 (anzichè € 500 come sanzione base) per la POL. ROTEGLIA e l’ammenda di € 100 (anzichè € 150 come sanzione base)per l’A.S.D. PROGETTO MONTAGNA. Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione attribuita al calc. SPEZZANI MIRCO con la squalifica per 1 giornata di gara. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni ad esse attribuite; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione concordata con l’A.S.D. PROGETTO MONTAGNA, con ordinanza non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.; - richiamandosi, per quanto riguarda le sanzioni a carico del sig. BONINI e della POL. ROTEGLIA, a quanto già deliberato in passato per circostanze analoghe; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.; d e l i b e r a - di infliggere al calc. SPEZZANI MIRCO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. BONINI REMO la inibizione per mesi 1, alla POL. ROTEGLIA l’ammenda di € 300 e all’A.S.D. PROGETTO MONTAGNA l’ammenda di € 100.
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