COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 12 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. LA FRAZIA FEDERICO, sig. CATELANI GIAN LUCA, Presidente A.C.D. Correggese, A.C.D. CORREGGESE – camp. Promozione e F.C. CARPI 1909, Serie D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 12 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. LA FRAZIA FEDERICO, sig. CATELANI GIAN LUCA, Presidente A.C.D. Correggese, A.C.D. CORREGGESE – camp. Promozione e F.C. CARPI 1909, Serie D Con nota 15.7.2010 n. 387/672 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. LA FRAZIA FEDERICO , tess. A.C.D. Correggese, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’ A.C.D. Correggese, mentre era ancora tesserato per la società F.C. Carpi 1909 ; - il sig. CATELANI GIAN LUCA , Presidente A.C.D. Correggese , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. La Frazia Federico , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società F.C. CARPI 1909 , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.C.D. CORREGGESE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle part. Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. LA FRAZIA FEDERICO, la inibizione per mesi 2 del sig. CATELANI GIAN LUCA, l’ammenda di € 500 per l’A.C.D. CORREGGESE e l’ammenda di € 150 per il F.C. CARPI 1909. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. LA FRAZIA FEDERICO e dal sig. CATELANI GIAN LUCA, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per il F.C. CARPI 1909 e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.C.D. CORREGGESE; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. LA FRAZIA FEDERICO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. CATELANI GIAN LUCA, Presidente dell’A.C.D. Correggese, la inibizione per mesi 1, al F.C. CARPI 1909 l’ammenda di € 100 ed all’A.C.D. CORREGGESE l’ammenda di € 300.
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