COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO NAZIONALE FORENSE 13 RECLAMO PROPOSTO DA ASS.SPORTIVA FORENSE CATANIA Avverso ammenda € 300 e motivazione perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 20 del 15.6.2010 gara Lecce – Catania del 12.6.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO NAZIONALE FORENSE 13 RECLAMO PROPOSTO DA ASS.SPORTIVA FORENSE CATANIA Avverso ammenda € 300 e motivazione perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 20 del 15.6.2010 gara Lecce – Catania del 12.6.2010 L’A.S.F. CATANIA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che la squadra aveva al seguito un solo sostenitore (un bambino di 7 anni) e di aver avuto un comportamento corretto e non sleale, giammai aggressivo o minaccioso, come anche riconosciuto dalla squadra avversaria, nel documento che allega. “Si ha la netta sensazione che il direttore di gara, nel redigere il proprio rapporto, sia stato suggestionato da sensazioni che, tuttavia, non trovano riscontro alcuno nella realtà”. “Rapporto arbitrale che, francamente stupisce anche per come le squadre fra di esse si sono comportate in campo, per come si sono reciprocamente accomiatate, per come è stato intrattenuto il saluto conclusivo con il direttore di gara stesso”. Chiede : 1)conferma che il risultato della gara venga omologato per come maturato in campo (Lecce 7 – Catania 1), ma non a tavolino; 2) l’annullamento dell’ammenda, anche in riferimento al comportamento dei giocatori, che, come attestato dall’allegata dichiarazione della squadra avversaria, si sono dati da fare per calmare quelli che possano avere avuto qualche eccesso agonistico. Chiede inoltre che vengano ascoltati i propri dirigenti e quelli della squadra avversaria. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - premesso che non vengono sentiti i dirigenti della squadra avversaria in quanto, ex art. 35, comma 1, i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione delle gare; - si da atto che l’Ass.Sportiva Catania, che aveva fatto richiesta di essere sentita ed era stata tempestivamente invitata, ha comunicato che non potrà presenziare all’odierno dibattimento; - premesso, altresì, che le “motivazioni” delle sanzioni non sono ricomprese fra le penalizzazioni appellabili; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che i sostenitori dell’A.S.F.CATANIA entrati sul terreno di gioco sono stati 5/6, identificati come tali per l’atteggiamento offensivo e gravemente minaccioso assunto nei confronti dei giocatori leccesi, e che anche i calciatori dell’A.S.F. CATANIA assumevano contegno minaccioso nei confronti degli avversari; - ritenuto, comunque, che l’ammenda nei confronti dell’A.S.F. CATANIA possa essere quantificata in importo più contenuto, d e l i b e r a - di ridurre a € 200 l’ammenda a carico dell’A.S.F. CATANIA. Dispone per la restituzione della tassa versata in € 260.
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