COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 16 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. FREZZATO MATTIA, tess. A.S.D. Tresigallo Calcio, sig. MANARINI GIORGIO, Presidente A.S.D. Emmetre, A.S.D. TRESIGALLO CALCIO e A.S.D. EMMETRE – camp. I^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 16 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. FREZZATO MATTIA, tess. A.S.D. Tresigallo Calcio, sig. MANARINI GIORGIO, Presidente A.S.D. Emmetre, A.S.D. TRESIGALLO CALCIO e A.S.D. EMMETRE – camp. I^ cat. Con nota 22.7.2010 n. 580/804 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc.FREZZATO MATTIA , tess. A.S.D. Tresigallo Calcio, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Emmetre, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Tresigallo Calcio ; - il sig. MANARINI GIORGIO, Presidente della società A.S.D. Emmetre , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Frezzato Mattia , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. TRESIGALLO CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. EMMETRE , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio Presidente, ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. EMMETRE ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui fa presente di avere inoltrato, superficialmente e senza alcuna verifica, la prima richiesta di tesseramento in quanto il calciatore aveva dichiarato di avere sottoscritto, l’annata presedente, un tesseramento con vincolo annuale. Venuti a conoscenza, invece, che il giovane era ancora tesserato per l’A.S.D. Tresigallo, in accordo con la predetta provvedeva a compilare una lista di trasferimento, spedita all’Ufficio Tesseramento, con preghiera di non tener conto della lista sbagliata. Tutto ciò per errore, ma in perfetta buona fede. . Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. FREZZATO MATTIA, la inibizione per mesi 2 del sig. MANARINI GIORGIO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. EMMETRE e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. TRESIGALLO CALCIO. La Commissione, - letto il deferimento e la nota dell’A.S.D. EMMETRE; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. FREZZATO MATTIA e dal sig. MANARINI GIORGIO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. TRESIGALLO CALCIO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. EMMETRE; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. FREZZATO MATTIA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MANARINI GIORGIO, Presidente dell’A.S.D. Emmetre, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. TRESIGALLO CALCIO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. EMMETRE l’ammenda di € 300.
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