COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 15 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. LOLLINI ANDREA già tess. A.C. Lama 80, sig. BARBIERI PARIDE, Presidente A.C. Lama 80, A.S.D. VIRTUS PAVULLESE, camp. Eccellenza. e A.C. LAMA 80 – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 06/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 15 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. LOLLINI ANDREA già tess. A.C. Lama 80, sig. BARBIERI PARIDE, Presidente A.C. Lama 80, A.S.D. VIRTUS PAVULLESE, camp. Eccellenza. e A.C. LAMA 80 – camp. III^ cat. Con nota 21.7.2010 n. 504/886 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc.LOLLINI ANDREA, già tesserato A.C. Lama 80, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.C. Lama 80 , mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Virtus Pavullese; - il sig. BARBIERI PARIDE , Presidente dell’A.C. Lama 80 , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Lollini Andrea , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. VIRTUS PAVULLESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.C. LAMA 80, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. LOLLINI ANDREA , la inibizione per mesi 2 del sig. BARBIERI PARIDE, l’ammenda di € 500 per l’A.C. LAMA 80 e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. VIRTUS PAVULLESE. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. LOLLINI ANDREA e dal sig. BARBIERI PARIDE , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. VIRTUS PAVULLESE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.C. LAMA 80; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. LOLLINI ANDREA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. BARBIERI PARIDE , Presidente dell’A.C. Lama 80, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. VIRTUS PAVULLESE l’ammenda di € 100 ed all’A.C. LAMA 80 l’ammenda di € 300.
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