COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 18 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 87. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERASO – GARA CENTOLA I CERASO DEL 19.12.2010 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 18 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 87. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERASO – GARA CENTOLA I CERASO DEL 19.12.2010 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali,rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che, con il reclamo proposto dalla società in epigrafe, era stata chiesta la riduzione delle seguenti sanzioni, inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale: inibizione e squalifica fino al 19.04.2011, rispettivamente, a carico del sig. Carmelo Fierro, dell’assistente di parte, sig. Giovannantonio Caringi, e dell’allenatore, sig. Elio Giannattasio; la sanzione della squalifica, a carico del calciatore Mario Mainenti, fino al 19.03.2011. Al riguardo, esaminati gli atti e la documentazione allegata, rileva che non emerge alcun elemento, che possa confutare quanto specificato dall’arbitro nel proprio rapporto di gara. Quest’ultimo, peraltro, come da consolidata giurisprudenza sportiva, configura fonte privilegiata di prova. Deve precisarsi, altresì, che questa C.D.T. giudica congrue, anche sotto il profilo della quantificazione, le impugnate sanzioni, inflitte dal G.S.T. a carico dei nominati tesserati, anche in ragione della doverosa considerazione, relativa espressamente al sanzionato allenatore, che un tecnico rivesta una delicata, significativa qualifica di educatore, alla quale non può sottrarsi, come invece verificatosi nella circostanza, con riferimento a quanto indicato nel referto arbitrale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Ceraso; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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