COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 18 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 89. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAGGIANESE – GARA CAGGIANESE I SAN PIETRO DEL 27.02.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 100 del 18 marzo 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
89. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAGGIANESE – GARA CAGGIANESE I SAN PIETRO DEL 27.02.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva quanto segue: la Commissione ritiene, innanzitutto, di dover dichiarare l’inammissibilità del reclamo, in ordine all’obbligo di disputa di una gara interna a porte chiuse, così come previsto dall’art. 45, comma 3, lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva. Va poi dichiarata l’infondatezza del ricorso in relazione all’ammenda accessoria pecuniaria, di euro 250,00. Rileva, infatti, questa C.D.T. che la citata ammenda è stata inflitta dal Giudice in prime cure con riferimento sia al comportamento dei sostenitori della società ricorrente, sia alle carenze igieniche riscontrate all’interno degli spogliatoi dell’arbitro. A nulla rileva, al proposito, quanto sostenuto dalla ricorrente, in ordine all’omologazione dell’impianto ed alla sua gestione da parte del Comune di Caggiano. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Caggianese in ordine all’obbligo di disputa di una gara interna a porte chiuse; conferma, nel resto, la decisione del Primo Giudice; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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