COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 23 Settembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 20. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE AVERSANO (GIÀ PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.C.F.D. SPORT NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART. 39, COMMA 2, C.G.S., NONCHÉ ALL’ART. 94, ETT. A) DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.F.D. SPORT NAPOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 23 Settembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 20. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE AVERSANO (GIÀ PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.C.F.D. SPORT NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART. 39, COMMA 2, C.G.S., NONCHÉ ALL’ART. 94, ETT. A) DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.F.D. SPORT NAPOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 25 agosto 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sig. Vice Procuratore Federale, dott. Gioacchino Tornatore, in data 21 aprile 2010, prot. 6963/7182, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 6 settembre 2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Leonardo Cotugno, che l'ha rappresentata in udienza; i sigg. Giuseppe Aversano (rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Aita) e Pierluigi Riccardi – con delega di rappresentanza –, in nome e per conto della società A.C.F.D. Sport Napoli. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno, dopo breve discussione, si è riportato all’atto di deferimento, chiedendone l’integrale accoglimento, evidenziando che lo stesso sig. Giuseppe Aversano, all’atto delle proprie dichiarazioni, rilasciate alla Procura Federale, ha, sostanzialmente, ammesso i fatti contestati, nonché di aver inviato l’sms (messaggio a mezzo telefonino cellulare) agli atti. Nelle sue conclusioni, l’avv. Cotugno ha, quindi, chiesto: a carico del sig. Giuseppe Aversano, quattro mesi di inibizione; a carico della società innanzi nominata, l'ammenda di euro 700,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, nonché preso atto delle controdeduzioni prodotte, per il tramite del suo assistente giuridico, avv. Gaetano Aita, osserva: come esattamente precisato da quest’ultimo, l’art. 39, comma 2, richiamato dalla Procura Federale nel suo atto di deferimento, è relativo al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (e non al Codice di Giustizia Sportiva). Esso recita, testualmente: “Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale, per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni, scritte e verbali, di carattere economico, tra società e calciatori / calciatrici, non professionisti e giovani dilettanti, nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme”. La norma, per il vero, come evidenziato dal difensore del deferito sig. Giuseppe Aversano, si riferisce espressamente – ed in modo non equivoco – non ai rapporti economici tra due o più società, ma a quelli “tra società e calciatori / calciatrici”. Le circostanze di fatto, esposte nella memoria difensiva del medesimo sig. Giuseppe Aversano, si appalesano, sulla base di una valutazione serena ed obiettiva, idonee al ridimensionamento della sua posizione soggettiva, sotto il profilo disciplinare. Resta, in ogni caso, a carico del deferito sig. Giuseppe Aversano, nonché a carico della sua società di appartenenza, la palese violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Essa si è configurata nel mancato rispetto del principio di lealtà sportiva, inequivocabilmente ricollegabile alle richieste, di natura economica, rivolte alla calciatrice Immacolata Iannone, indipendentemente dalla circostanza – che non attiene al giudizio in argomento – che quest’ultima abbia, con gesto certamente non elegante, registrato un colloquio tra loro intercorso. Tanto premesso, giudicando sul deferimento in esame, questa C.D.T. ritiene, da un lato, di non poter accogliere le richieste del Sostituto Procuratore Federale, in quanto commisurate per eccesso, dall’altro di infliggere una congrua sanzione a carico del deferito sig. Giuseppe Aversano, che giudica dover commisurare in mesi due di inibizione, ed a carico della società A.C.D.F. Sport Napoli, che giudica dover quantificare in euro 500,00 di ammenda. P.Q.M. DELl BERA di infliggere, a carico del sig. Giuseppe Aversano, l’inibizione per mesi due; di infliggere, a carico della società A.C.D.F. Sport Napoli, l’ammenda di euro 500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it