COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 07 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 21. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES O Dl ATTIVITÀ MISTA 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PROMOZIONE), A CARICO Del SIG. NICOLA VALVA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. COMPRENSORIO VALDIANESE): ART. 1 COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOClÉTÀ A.S.D. COMPRENSORIO VALDIANESE: ART. 4. COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. ANTONlO DI MEO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA VIRTUS MONTE DI PROCIDA): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS MONTE DI PROCIDA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO_DEL SIG. ORLANDO GUADAGNO (PRESlDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA SANSEVERINESE): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SQCIETA A.S.D._NUOVA SANSEVERINESE: ART. 4. COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ANTONIO TRIONE (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. POMILIA VL): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POMILIA VL: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 07 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 21. DEF.TO P.F. - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE. AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES O Dl ATTIVITÀ MISTA 2008/2009, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PROMOZIONE), A CARICO Del SIG. NICOLA VALVA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. COMPRENSORIO VALDIANESE): ART. 1 COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOClÉTÀ A.S.D. COMPRENSORIO VALDIANESE: ART. 4. COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. ANTONlO DI MEO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA VIRTUS MONTE DI PROCIDA): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS MONTE DI PROCIDA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO_DEL SIG. ORLANDO GUADAGNO (PRESlDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA SANSEVERINESE): ART. 1, COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SQCIETA A.S.D._NUOVA SANSEVERINESE: ART. 4. COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG ANTONIO TRIONE (PRESIDENTE DELLA SOClETA A.S.D. POMILIA VL): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POMILIA VL: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 7 giugno 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 29 aprile 2010, protocollo 1289/08-09, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; preso atto della delibera a stralcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 123, del 29.06.2010, pagg. 2697-8, del C.R. Campania; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 20 settembre 2010 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Nicola Valva, Antonio Di Meo, Orlando Guadagno ed Antonio Trione, l'inibizione per giorni 60; b) per le società Comprensorio Valdianese, Virtus Monte di Procida, Nuova Sanseverinese e Pomilia VL, l'ammenda di euro 3.000,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le società su menzionate non hanno preso parte, per la stagione sportiva 2008/2009, al Campionato Regionale Juniores (che, nell'ambito del C.R. Campania, è intitolato Campionato Regionale di Attività Mista); preso atto che il CR. Campania aveva a suo tempo pubblicato, già sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2008, a lla pag. 23 (per il Campionato di Promozione, al quale partecipavano, nel relativo anno sportivo, le società deferite), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 del 1° luglio 2008, sono p rescritte da un limite minimo di euro 2.000,00, fino ad euro 4.000,00 per le società di Promozione; tenuto conto che questa stessa C.D.T., in relazione ad una situazione analoga, se non addirittura identica (deferimento, per le stesse motivazioni, a carico di una società, Angri Soccer, anch’essa del Campionato di Promozione) ha determinato le sanzioni come segue, così come si rileva dal C.U. n. 123 del 29.05.2010, pag. 2696: euro 2.000,00, per quel che concerne l’ammenda a carico della società; ammonizione con diffida, a carico del suo Presidente; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene conforme ad equità e coerenza determinare le medesime sanzioni, a carico delle società all’atto deferite e dei rispettivi Presidenti. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Nicola Valva, Antonio Di Meo, Orlando Guadagno ed Antonio Trione, rispettivamente presidenti delle società Comprensorio Valdianese, Virtus Monte di Procida, Nuova Sanseverinese e Pomilia VL, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico di ognuna delle medesime società, l'ammenda di euro 2.000,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it