COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 28 Ottobre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 03. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RIONE MAZZINI – GARA RIONE MAZZINI I SAN MARTINO VALLE CAUDINA DEL 9.10.2010 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 41 del 28 Ottobre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
03. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RIONE MAZZINI – GARA RIONE MAZZINI I SAN MARTINO VALLE CAUDINA DEL 9.10.2010 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone – per un'inderogabile motivazione di natura temporale, che determina l'esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio – lo stralcio relativo all'impugnazione della squalifica del calciatore Fortunato Massimo, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale in prime cure. Quanto al merito del reclamo, deve sottolinearsi che si appalesano generici gli aspetti del comportamento addebitato al calciatore medesimo. “Tratteneva il massaggiatore della squadra ospite”, invero, si presenta come un gesto privo di qualsiasi connotazione di violenza, o di rilevante scorrettezza. Non può neppure aprioristicamente escludersi che il calciatore in esame abbia ritenuto doveroso intervenire, a mo’ di paciere, e che abbia, per l’appunto, in tale veste ed a tal fine, giudicato proficuo intervenire e “trattenere”, per l’appunto, il massaggiatore della sua società di appartenenza. La circostanza del richiamato comportamento si appalesa motivo per indurre a giudicare la sanzione della squalifica a tre gare, inflittagli dal G.S.T., come obiettivamente commisurata per eccesso, per cui si determina la sua riduzione a due giornate di gara. Per quanto attiene le altre doglianze del reclamo (riduzione della sanzione della squalifica a carico del calciatore Errico Marco; richiesta di annullamento della decisione del G.S.T.; richiesta di un’eventuale ripetizione della gara, questa Commissione ritiene di dover ascoltare la società reclamante ed il direttore di gara disponendo, per tale argomento, la convocazione della società medesima - mediante la pubblicazione di questa delibera, senza necessità di ulteriore avviso – per la seduta dell'8.11.2010, alla quale si rinvia. P.Q.M. DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società reclamante, nella parte riguardante la squalifica del calciatore Fortunato Massimo, che si riduce a due giornate di gara; di rinviare alla seduta dell' 8.11.2010 la decisione sugli altri due aspetti, relativi alla squalifica del calciatore Errico Marco ed alla richiesta di annullamento della decisione del G.S.T. e/o di ripetizione della gara, previa la cennata audizione dell'arbitro e della società reclamante; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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