COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 11 Novembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 06. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RIONE MAZZINI – GARA RIONE MAZZINI I SAN MARTINO V,C, DEL 9.10.2010 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 52 del 11 Novembre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
06. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RIONE MAZZINI – GARA RIONE MAZZINI I SAN MARTINO V,C, DEL 9.10.2010 – PROMOZIONE
La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul C.U. n. 41 del 28 ottobre 2010, alla pag. 718; letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’impugnazione. Invero, quanto al calciatore Errico Marco, dall’audizione del direttore di gara non è emerso alcun elemento idoneo a determinare una valutazione, da parte di questa C.D.T., diversa rispetto a quella del Giudice Sportivo Territoriale; la stessa reclamante, pur con un articolato atto d’impugnazione, non ha fornito elementi probanti a favore del calciatore medesimo. Quanto all’altro aspetto, la cui disamina e valutazione era stata, da questa C.D.T., demandata alla riunione odierna, ovvero alla richiesta di annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale e/o di ripetizione della gara, la reclamante ha solo preannunciato, senza tuttavia depositarla, una documentazione di valore probatorio. Deve, di conseguenza, farsi riferimento esclusivo ai rapporti ufficiali di gara ed alla consequenziale istruttoria. Da essi è emerso che, effettivamente, non sussistevano i presupposti per continuare la gara, a seguito di una rissa generale, oltretutto protrattasi per circa quattro minuti; si rileva, altresì, che l’arbitro, vista l’impossibilità di proseguire l’incontro, aveva notificato ai capitani delle due squadre la sua decisione ed era, quindi, rientrato nel suo spogliatoio, insieme con gli assistenti ufficiali. Devono, dunque, essere integralmente confermate le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando la decisione del primo Giudice sia nella parte riguardante la sanzione della perdita della gara a carico di entrambe le società, sia nella parte riguardante la sanzione della squalifica a carico del calciatore Errico Marco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.
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