COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 02 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 21. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTEFORTE GABRIELE – GARA AMERICO CANONICO I IL PAESE BELLIZZI DEL 7.11.2010 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 02 Dicembre 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
21. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTEFORTE GABRIELE – GARA AMERICO CANONICO I IL PAESE BELLIZZI DEL 7.11.2010 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, sentito il calciatore, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, il referto di gara evidenzia il comportamento scorretto del calciatore, il quale però ha osservato, nel procedimento sportivo, una condotta coerente, ammettendo la colpa di aver offeso il direttore di gara. Anche alla luce di quanto sopra, nonché nella doverosa valutazione della corrispondenza tra effettiva gravità dell’infrazione e la relativa sanzione, questa Commissione ritiene dover ridurre la sanzione al 6.2.2011 in considerazione anche della giovane età del calciatore. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dal calciatore Monteforte Gabriele, riducendo la sanzione della squalifica, a suo carico, a tutto il 6.02.2011; dispone la restituzione della tassa
reclamo, versata, nella prescritta misura ridotta di euro 65,00, dal nominato tesserato.
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