COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 16 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 32. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING SALA CONSILINA – GARA CUS AVELLINO C5 I SPORTING SALA CONSILINA DEL 24.10.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 16 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 32. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING SALA CONSILINA – GARA CUS AVELLINO C5 I SPORTING SALA CONSILINA DEL 24.10.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., letto il reclamo e visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; tanto premesso, rileva la parziale fondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, sebbene i tifosi della società reclamante assumevano atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro e si rendevano protagonisti di atti meritevoli di adeguata censura, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico della società reclamante, appare commisurata per eccesso, rispetto all’effettiva gravità dei fatti commessi. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Sporting Sala Consilina, riducendo la sanzione dell’ammenda, a carico della società reclamante, ad euro 400.00; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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