COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 215. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PAGANI – GARA PAGANI I VALLE METELLIANA DEL 13.03.2010 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 23 Dicembre 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 215. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PAGANI – GARA PAGANI I VALLE METELLIANA DEL 13.03.2010 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; sentito l’arbitro della gara, solo nell’odierna riunione, in quanto egli era all’estero, per motivi di studio, rileva la parziale fondatezza dell'atto d’impugnazione. Nel merito del reclamo, questa C.D.T. ha proceduto ad accurata disamina del reclamo proposto, dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara, in sede di audizione, nonché da un’attenta lettura del referto di gara, fonte di prova privilegiata, si rileva, sul piano di una serena valutazione, un grado di responsabilità obiettivamente meno grave, nonché meritevole di ridimensionamento, sia della società Pagani, sia della società Valle Metelliana, rispetto a quello, di cui alla commisurazione determinata dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico della sola società reclamante. Invero, il direttore di gara chiaramente asserisce, nel proprio rapporto, che “sia un estraneo della società ospitante non addetto agli spogliatoi rivolgeva frasi offensive nei confronti dell’arbitro e che il custode si attardava a consegnargli le chiavi dello spogliatoio; sia la società Valle Metelliana contestava lo stesso direttore di gara, rivolgendogli frasi ingiuriose”. Per i fatti narrati, questa C.D.T., nel mentre ritiene che essa stata commisurata per eccesso, dispone la riduzione dell’ammenda ad euro 250,00, in considerazione dell’effettiva gravità dei fatti commessi. Quanto alla sanzione inflitta, a carico della società reclamante, dal Giudice di prime cure, ritiene, equamente, di sanzionare la società Metelliana, per atteggiamenti gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, con l’ammenda di euro 200,00. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Pagani, di ridurre ad euro 250,00 l’ammenda a carico della società Pagani; di sanzionare, con l’ammenda di euro 200,00, la società Valle Metelliana; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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