COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 39. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL MARCIANISE CALCIO – GARA CASAGIOVE TAB I FUTSAL MARCIANISE CALCIO DEL 18.12.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 39. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL MARCIANISE CALCIO – GARA CASAGIOVE TAB I FUTSAL MARCIANISE CALCIO DEL 18.12.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, non sono stati evidenziati, dalla società reclamante, elementi nuovi, idonei a poter riformare la decisione del Giudice di prime cure. Inoltre, la quantificazione della sanzione appare equa e proporzionata ai fatti narrati nel referto di gara dall’arbitro. Infine, l’effettiva gravità del comportamento, del quale s’è reso protagonista, nella circostanza, il calciatore Capobianco Manuel, si appalesa comunque incompatibile con una riduzione della sanzione, anche a voler accedere alla tesi difensiva, attentamente proposta dalla società reclamante. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo presentato dalla società Futsal Marcianise Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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