COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 40. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PIMONTE – GARA PIMONTE I MONDRAGONE CALCIO DEL 19.12.2010 – PROMOZIONE.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 40. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PIMONTE – GARA PIMONTE I MONDRAGONE CALCIO DEL 19.12.2010 – PROMOZIONE. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto dell’assenza della società reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; rileva la parziale fondatezza dell'atto d’impugnazione. Nel merito del reclamo proposto, questa C.D.T. ha proceduto ad una sua accurata disamina, rilevando che non è stato prodotto alcun elemento idoneo a confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara, che, come da consolidata giurisprudenza sportiva, configura fonte privilegiata di prova. Deve, tuttavia, rilevarsi che, in ossequio al principio, più volte sottolineato da questa C.D.T., dell’esigenza di assoluta corrispondenza tra le sanzioni e l’effettiva gravità delle infrazioni commesse, deve disporsi la riduzione della squalifica inflitta dal G.S.T. a carico dell’allenatore della società Pimonte, sig. Antonio Somma (erroneamente indicato, sul C.U. n. 73 del 23.12.2010 del C.R. Campania, alla pag. 1264, come l’omonimo dirigente, anch’egli sig. Antonio Somma, della società stessa), rispetto all’inibizione fino al 18.04.2012 (non 18.04.2011, come erroneamente pubblicato sul già richiamato C.U.). La sanzione, ad avviso di questa C.D.T., deve ridursi al 30.06.2011, che si appalesa giusta pena, in rapporto al comportamento dell’allenatore, sig. Antonio Somma. Parimenti, questa C.D.T. dispone, al fine del rispetto del principio della congruità e dell’equa corrispondenza, la riduzione ad euro 250,00 dell’ammenda inflitta dal G.S.T. a carico della società reclamante. Deve invece confermarsi, in quanto congrua e commisurata all’effettiva gravità dell’infrazione commessa, la squalifica a carico del calciatore Flauto Valerio. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Pimonte, dispone ridursi al 30.06.2011 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Antonio Somma e ad euro 250,00 l’ammenda a carico della medesima società Pimonte. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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