COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 41. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AENARIA LACCO AMENO – GARA AENARIA LACCO AMENO I BOYS CAIVANESE DEL 4.12.2010 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 41. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AENARIA LACCO AMENO – GARA AENARIA LACCO AMENO I BOYS CAIVANESE DEL 4.12.2010 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla lettura accurata del referto arbitrale e del reclamo proposto, si evince che, sebbene il calciatore Musella Gaetano abbia assunto un atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara e, pertanto, meritevole di censura, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale in prime cure si presenta eccessiva, in rapporto all’effettiva gravità dei fatti commessi. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Aenaria Lacco Ameno, di ridurre a quattro giornate di gara la sanzione, determinata dal G.S.T., a carico del calciatore Musella Gaetano; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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