COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 42. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SOCCER NAPOLI MARIANELLA – GARA BARANO CALCIO ISOCCER NAPOLI MARIANELLA DELL’8.11.2010 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 42. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SOCCER NAPOLI MARIANELLA – GARA BARANO CALCIO ISOCCER NAPOLI MARIANELLA DELL’8.11.2010 – ATT. MISTA La C.D.T., preso atto della delibera del G.S.T., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 18.11.2010; letto il reclamo; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, la reclamante si duole di essersi ritirata dal terreno di giuoco, prima della conclusione della gara, a seguito di un lancio di oggetti dagli spalti, oltre alle ingiurie ed alle minacce che sarebbero state indirizzate, dai tifosi locali, nei confronti dei calciatori della società Soccer Napoli Marianella. Orbene, il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha smentito le circostanze indicate dalla società reclamante, non avendo rilevato, altresì, alcun comportamento scorretto delle persone presenti sugli spalti. In occasione dell’audizione, altresì, l’arbitro ha motivato l’inizio in ritardo della gara, rimarcato dalla reclamante nel suo atto d’impugnazione, con due circostanze: l’essere egli, arbitro della gara, giunto in ritardo sul campo di gioco, in quanto avvertito della designazione soltanto la sera prima della gara, con un asserito, conseguenziale disagio organizzativo, nonché per via dell’esigenza della sostituzione, da lui disposta, delle maglie da gioco, che erano di colori confondibili, con conseguenziale, inevitabile appesantimento del ritardo medesimo. Ad avviso dell’arbitro, dunque, la gara non è iniziata, come viceversa sostenuto dalla società reclamante, “ben oltre il termine regolamentare d’attesa”. Deve sottolinearsi che, effettivamente, appaiono singolari le modalità di sostituzione della designazione arbitrale, nonché la circostanza, adombrata dalla società reclamante, che ha asserito che il direttore di gara avrebbe motivato la propria designazione, comunicatagli la sera precedente la gara, con il fatto che l’arbitro precedentemente incaricato “sarebbe stato presumibilmente impossibilitato ad arbitrare la gara”, in ragione delle “preannunciate avverse condizioni atmosferiche”. Al riguardo, a rendere ancor più singolare la vicenda, deve richiamarsi il fatto che la reclamante abbia affermato che non solo il Napoli Soccer Marianella, ma anche l’arbitro di altra gara dello stesso giorno, disputata sull’isola d’Ischia, erano riusciti a raggiungere l’isola medesima. Quanto all’asserita partecipazione alla gara di calciatori non identificati della società Barano Calcio, nonché all’altra doglianza della reclamante, di rilevante gravità (di seguito si riporta, a stralcio, quanto asserito dalla reclamante: “l’arbitro confabulava nel suo spogliatoio con i dirigenti del Barano a porta chiusa per far sì che sopraggiungessero altri atleti del Barano in ritardo e convocati per telefono pubblicamente. Difatti dopo il riconoscimento il Barano scendeva in campo con una formazione molto dissimile da quella presente per circa mezz’ora durante la fase del riscaldamento”), questa C.D.T. chiede l’intervento della Procura Federale per i relativi accertamenti, sotto il profilo disciplinare, non essendo compatibile (in ragione dell’omessa formalizzazione, da parte della reclamante, del preannuncio telegrafico o a mezzo fax entro la mezzanotte del giorno successivo alla gara: preannuncio che configura il presupposto giuridico-sportivo imprescindibile, ai fini della validità del reclamo in materia) l’attivazione della Procura Federale in ordine all’irregolarità di svolgimento della gara. Quanto, poi, al fatto che il direttore di gara si sarebbe qualificato con in altro nome e cognome al proprio rientro negli spogliatoi, questa C.D.T. deve rilevare che il direttore di gara ha smentito in modo netto la circostanza. È stata, inoltre, riscontrata l’assoluta corrispondenza tra la firma apposta dall’arbitro sulla distinta di gara e quella in calce al verbale di audizione presso questa C.D.T. Per la restante doglianza (presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Arcamone Giovan Giuseppe della società Barano), si rimettono gli atti al Giudice Sportivo Territoriale, per la decisione di sua competenza. P.Q.M. DELIBERA di respingere, nel merito di quanto di competenza di questa C.D.T., il reclamo presentato dalla società Soccer Napoli Marianella; di rimettere gli atti al Giudice Sportivo Territoriale, per la parte del reclamo riguardante la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Arcamone Giovan Giuseppe; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti in ordine a quanto specificato nella parte motiva; in ordine al merito del reclamo, per quanto di competenza di questa C.D.T., dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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