COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 27 Gennaio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 47. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS SAN NICOLA – GARA VIS SAN NICOLA / REAL SUESSOLA DEL 15.01.2011 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 82 del 27 Gennaio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
47. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS SAN NICOLA – GARA VIS SAN NICOLA / REAL SUESSOLA DEL 15.01.2011 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone – per un'inderogabile motivazione di natura temporale, che determina l'esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio – lo stralcio relativo all'impugnazione dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alle seguenti sanzioni: il provvedimento di obbligo di disputa di tre gare a porte chiuse; l’ammenda di euro 1.260,00; la squalifica per quattro giornate a carico dei calciatori Chiummariello Dario, Feola Giuseppe e Peluso Carmine; la squalifica per due giornate a carico del calciatore Monaco Gennaro. In via preliminare, questa C.D.T. deve rilevare l’inammissibilità della richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore Monaco Gennaro, in ragione della chiara ed inequivoca prescrizione del Codice di Giustizia Sportiva, relativa alle squalifiche per i calciatori, qualificate come non impugnabili fino al limite di due giornate di gara. Quanto alle altre sanzioni impugnate, questa C.D.T. giudica di dover ridurre a tre giornate di gara le squalifiche, inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dei calciatori Chiummariello Dario, Feola Giuseppe e Peluso Carmine, al fine della doverosa conformità della commisurazione, rispetto all’effettiva gravità delle infrazioni commesse. Deve, altresì, disporsi la riduzione a due giornate, in ordine all’obbligo di disputa delle gare a porte chiuse, nonché la riduzione ad euro 800,00 della sanzione pecuniaria, sulla base di un’attenta valutazione dei fatti e degli episodi, pur indubbiamente gravi, che hanno motivato le sanzioni decise dal Giudice Sportivo Territoriale. Invero, non può non rispettarsi il principio della gradualità della pena, in rapporto alle relative violazioni. Per quanto attiene all’altra doglianza, di cui al reclamo (richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore Sacco Giovanni), questa Commissione dispone il rinvio alla seduta del 31.01.2011, in ordine alla quale riunione convoca fin d’ora, per le ore 17.30, senza ulteriore avviso, la società reclamante, che ha espressamente chiesto di essere sentita esclusivamente per quanto attiene all’innanzi indicata squalifica. P.Q.M. DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Vis San Nicola, la riduzione a tre giornate di gara delle squalifiche a carico dei calciatori Chiummariello Dario, Feola Giuseppe e Peluso Carmine; la riduzione a due giornate dell’obbligo di disputa delle gare ufficiali a porte chiuse; la riduzione della sanzione pecuniaria
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