COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 03 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 49. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. ROCCHESE – GARA POL. ROCCHESE I REAL GALDESE 1972 DEL 19.12.2010 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 03 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 49. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. ROCCHESE – GARA POL. ROCCHESE I REAL GALDESE 1972 DEL 19.12.2010 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dagli atti d’ufficio si evince che, effettivamente, come sottolineato nel suo reclamo dalla società Pol. Rocchese, all’allenatore, sig. Basile Carmine, come dalla delibera di questa stessa C.D.T., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 18.11.2010, pag. 932, era stata ridotta, al 30.11.2010, la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale. Di conseguenza, in occasione della gara oggetto del reclamo in esame, il nominato allenatore aveva titolo per sedere in panchina. Deve, quindi, disporsi sia la riduzione della squalifica, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico del sig. Basile Carmine, fino al 19.03.2011, con l’espresso richiamo dell’aggravante dell’essersi seduto in panchina, quale allenatore, durante la decorrenza della sanzione disciplinare. Verificata l’insussistenza dell’aggravante innanzi specificata, questa C.D.T. deve, in primo luogo, ridimensionare il provvedimento disciplinare, in rapporto all’annullamento della predetta circostanza aggravante. Quanto al merito della specifica vicenda disciplinare, relativa alla gara in esame, il suo comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario, posto in essere da un allenatore, al quale è affidato un delicato compito di educatore, è stato adeguatamente sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale. La riduzione della squalifica, pertanto, è doverosamente da limitare all’annullamento della richiamata circostanza aggravante, in quanto insussistente. Deve, altresì, disporsi l’annullamento della sanzione pecuniaria di euro 270,00, che era stata inflitta alla società Pol. Rocchese, dal G.S.T., esclusivamente in ragione dell’aggravante (risultata, si ribadisce, infondata), relativa all’allenatore, sig. Basile Carmine. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Pol. Rocchese, di ridurre al 19.02.2011 la sanzione a carico dell’allenatore, sig. Carmine Basile; di annullare l’ammenda di euro 270,00; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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