COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 3 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 73. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO INTERNAPOLI CAMALDOLI – GARA CO.GA.P. S. SEBASTIANO /INTERNAPOLI CAMALDOLI DELL’8.01.2011 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 3 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 73. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO INTERNAPOLI CAMALDOLI – GARA CO.GA.P. S. SEBASTIANO /INTERNAPOLI CAMALDOLI DELL’8.01.2011 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 84 del 3.02.2011 del C.R. Campania, pag. 1625), con la quale sono state inflitte, a carico della medesima società Internapoli Camaldoli, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classica e l’ammenda di euro 150,00, relativa alla prima rinuncia, in applicazione dell’art. 53 N.O.I.F Il Giudice Sportivo Territoriale ha motivato la propria decisione sulla base della valutazione che la documentazione probatoria, allegata dall’Internapoli Camaldoli al reclamo di prima istanza, non fosse idonea a dimostrare l’invocato riconoscimento della causa di forza maggiore, impeditiva della presenza, sul campo di gioco, della reclamante medesima. Preso atto della rituale proposizione, nei termini prescritti, del ricorso di seconda istanza, nel merito di esso si rileva come non possa revocarsi in dubbio che la circostanziata e dettagliata certificazione, datata 10.01.2011, rilasciata dalla Polizia Locale – Unità Operativa Arenella-Chiaiano, del Comune di Napoli, debba intendersi proveniente da un organo di polizia e, di conseguenza, pienamente in grado, fino a prova contraria, di provare lo stato di forza maggiore. La circostanza impeditiva è, per l’esattezza, consistita nell’impossibilità, per la comitiva dell’Internapoli Camaldoli, di raggiungere in tempo utile il campo di giuoco, per l’avaria accusata dal mezzo di trasporto, invocato dalla società reclamante. Quanto alle controdeduzioni, prodotte dalla società di controparte, deve osservarsi che la spedizione del reclamo di prima istanza, da parte della società Internatoli Camaldoli, è stata formalizzata nel rispetto delle modalità e dei termini temporali, prescritti dalla vigente normativa (preannuncio di reclamo a mezzo telegramma, entro il giorno feriale successivo alla data di disputa della gara; inoltro della raccomandata postale entro il settimo giorno da quello di disputa della gara medesima). Per quel che concerne le altre circostanze, dedotte dalla società di controparte, esse configurano affermazioni, non supportate da probante documentazione. P.O.M. DELIBERA in riforma della sentenza del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Internapoli Camaldoli, disponendo la ripetizione della gara; di trasmettere gli atti al C.R. Campania per la rifissazione della gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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