COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 10 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 79. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTURANSA NOCERA 2006 – GARA LETTERE I FUTURANSA NOCERA 2006 DEL 19.12.2010 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 96 del 10 marzo 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
79. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTURANSA NOCERA 2006 – GARA LETTERE I FUTURANSA NOCERA 2006 DEL 19.12.2010 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali; rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, in relazione al reclamo presentato dalla società in epigrafe, con il quale era stata chiesta la riduzione della squalifica, inflitta, dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico dell’allenatore, sig. Vincenzo Zarra, fino al 18.03.2011; esaminati gli atti e la documentazione allegata, rileva che non emerge alcun elemento, che possa confutare quanto sostenuto dall’arbitro nel proprio rapporto di gara. Quest’ultimo, peraltro, come da consolidata giurisprudenza sportiva, configura fonte privilegiata di prova. Deve precisarsi, altresì, che questa C.D.T. giudica congrua, anche sotto il profilo della quantificazione, l’impugnata squalifica, inflitta dal G.S.T. a carico del nominato allenatore, anche in ragione della doverosa considerazione che un tecnico rivesta una delicata, significativa qualifica di educatore, alla quale non può sottrarsi, come invece verificatosi, con riferimento a quanto specificato nel referto arbitrale. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Futuransa Nocera 2006; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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