COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 13/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MACCOLINI DAVIDE, già tesserato A.S.D. Serraglio, sig. BANDINI MASSIMO, già Presidente A.S.D. Serraglio, REAL F.C. – Calcio a cinque e A.S.D. SERRAGLIO – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 13/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MACCOLINI DAVIDE, già tesserato A.S.D. Serraglio, sig. BANDINI MASSIMO, già Presidente A.S.D. Serraglio, REAL F.C. – Calcio a cinque e A.S.D. SERRAGLIO – camp. III^ cat. Con nota 22.7.2010 n. 579/901 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. MACCOLINI DAVIDE , delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Serraglio , mentre era ancora tesserato per la società Real F.C. ; - il sig. BANDINI MASSIMO , già Presidente A.S.D. SERRAGLIO , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Maccolini Davide, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società REAL F.C. , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. SERRAGLIO , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte all’allora suo Presidente. Ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. SERRAGLIO nel comunicare il decesso del sig. Bandini, avvenuto il 28.7.2010, informa che il calc. Maccolini firmò il tesseramento in perfetta buona fede, avendo visto il proprio nome inserito nelle liste di svincolo, ma una dimenticanza del Bandini ha determinato la situazione per la quale vi è stato il deferimento. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati e preso atto del decesso del sig. Bandini Massimo , conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara per il calc. MACCOLINI DAVIDE, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. SERRAGLIO e l’ammenda di € 150 per il REAL F.C. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MACCOLINI DAVIDE, integrino le violazioni come sopra allo stesso attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per il REAL F.C. e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. SERRAGLIO; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. MACCOLINI DAVIDE la squalifica per 1 giornata di gara, al REAL F.C. l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. SERRAGLIO l’ammenda di € 300.
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