COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GALASSO TOMMASO, tess. Porretta C.F.G.C., sig. BALDI MIRCO, Presidente U.S. Pian di Setta, U.S. PIAN DI SETTA – II^ cat. e C.S.D. FARO – camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GALASSO TOMMASO, tess. Porretta C.F.G.C., sig. BALDI MIRCO, Presidente U.S. Pian di Setta, U.S. PIAN DI SETTA – II^ cat. e C.S.D. FARO – camp. Promozione Con nota 27.7.2010 n. 662/834 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. GALASSO TOMMASO delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’U.S. Pian di Setta , mentre era ancora tesserato per la società C.S.D. Faro ; - il sig. BALDI MIRCO , Presidente U.S. Pian di Setta , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc.Galasso Tommaso , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società C.S.D. FARO , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società U.S. PIAN DI SETTA , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, il C.S.D. FARO ha segnalato “che al momento in cui la soc. Pian di Setta ci chiese il trasferimento del giocatore, noi provvedemmo a concederglielo regolarmente, e nel periodo consentito dal regolamento. Riteniamo pertanto di aver agito regolrmente e nel completo rispetto delle regole e di non aver nessuna responsabilità in merito alla vicenda”. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. GALASSO TOMMASO , la inibizione per mesi 2 del sig. BALDI MIRCO , l’ammenda di € 500 per l’ U.S. PIAN DI SETTA e l’ammenda di € 150 per il C.S.D. FARO . La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. GALASSO TOMMASO e dal sig. BALDI MIRCO , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per C.S.D. FARO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ U.S. PIAN DI SETTA ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. GALASSO TOMMASO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. BALDI MIRCO , Presidente dell’U.S. Pian di Setta, la inibizione per mesi 1, al C.S.D. FARO l’ammenda di € 100 ed all’ U.S. PIAN DI SETTA l’ammenda di € 300.
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