COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. FIORE MICHELE, già tess. U.P.D. Ugo Costa, sig. FABBRETTI PAOLO, Presidente U.P.D. Ugo Costa, U.P.D. UGO COSTA – III^ cat. e U.S.D. ACLI SAN LUCA – II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. FIORE MICHELE, già tess. U.P.D. Ugo Costa, sig. FABBRETTI PAOLO, Presidente U.P.D. Ugo Costa, U.P.D. UGO COSTA – III^ cat. e U.S.D. ACLI SAN LUCA – II^ cat. Con nota 20.9.2010 n. 1497/913 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. FIORE MICHELE , delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per U.P.D. Ugo Costa , mentre era ancora tesserato per la società U.S.D. Acli San Luca; - il sig. FABBRETTI PAOLO , Presidente U.P.D. Ugo Costa , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc.Fiore Michele , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società U.S.D. ACLI SAN LUCA , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società U.P.D. UGO COSTA , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art.1, comma 5, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. FABBRETTI ha inviato memoria in cui dichiara di “essersi fidato della dichiarazione dello stesso, che sosteneva di essere svincolato e non ha verificato con la società di appartenenza, con cui intercorrono ottimi rapporti”. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. FIORE MICHELE , la inibizione per mesi 2 del sig. FABBRETTI PAOLO, l’ammenda di € 500 per l’ U.P.D. UGO COSTA e l’ammenda di € 150 per l’ U.S.D. ACLI SAN LUCA. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. FIORE MICHELE e dal sig. FABBRETTI PAOLO , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’ U.S.D. ACLI SAN LUCA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’U.P.D. UGO COSTA; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. FIORE MICHELE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. FABBRETTI PAOLO , Presidente dell’ U.P.D. Ugo Costa , la inibizione per mesi 1, all’U.S.D. ACLI SAN LUCA l’ammenda di € 100 ed all’ U.P.D. UGO COSTA l’ammenda di € 300.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it