COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MORINI SAMUELE, tess. A.C.D. Colorno, sig. FROLDI DAVIDE, Presidente A.C.D. Colorno, A.C.D. COLORNO – camp. Eccellenza e A.S.D. JUNIOR VAL BAGANZA – S.G.S.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MORINI SAMUELE, tess. A.C.D. Colorno, sig. FROLDI DAVIDE, Presidente A.C.D. Colorno, A.C.D. COLORNO – camp. Eccellenza e A.S.D. JUNIOR VAL BAGANZA – S.G.S.
Con nota 17.9.2010 n. 1474/911 , il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
-- il calc. MORINI SAMUELE , delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.C.D. Colorno , mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Junior Val Baganza;
- il sig. FROLDI DAVIDE , Presidente A.C.D. Colorno , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc.Morini Samuele , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società A.S.D. JUNIOR VAL BAGANZA , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società A.C.D. COLORNO , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MORINI SAMUELE , la inibizione per mesi 2 del sig. FROLDI DAVIDE , l’ammenda di € 500 per l’ A.C.D. COLORNO e l’ammenda di € 150 per l’ A.S.D. JUNIOR VAL BAGANZA .
La Commissione,
letto il deferimento;
sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MORINI SAMUELE e dal sig. FROLDI DAVIDE , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’ A.S.D. JUNIOR VAL BAGANZA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.C.D. COLORNO ;
visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. MORINI SAMUELE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. FROLDI DAVIDE , Presidente dell’ A.C.D. Colorno , la inibizione per mesi 1, all’ A.S.D. JUNIOR VAL BAGANZA l’ammenda di € 100 ed all’ A.C.D. COLORNO l’ammenda di € 300.
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