COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PIRANI FRANCESCO, tess. A.S.D. Calcio Burana, sig. GAVIOLI ALFIO, Presidente A.S.D. Calcio Burana, A.S.D. CALCIO BURANA – II^ cat. e S.P.D. NUOVA AURORA – III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PIRANI FRANCESCO, tess. A.S.D. Calcio Burana, sig. GAVIOLI ALFIO, Presidente A.S.D. Calcio Burana, A.S.D. CALCIO BURANA – II^ cat. e S.P.D. NUOVA AURORA – III^ cat. Con nota 28.7.2010 n. 689/887 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. PIRANI FRANCESCO delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Calcio Burana , mentre era ancora tesserato per la società S.P.D. Nuova Aurora ; - il sig. . GAVIOLI ALFIO , Presidente A.S.D. Calcio Burana , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc.Pirani Francesco , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società S.P.D. NUOVA AURORA , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. CALCIO BURANA , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. GAVIOLI ha inviato memoria in cui, nell’informare che non potrà essere presente al dibattimento, comunica che “in data 28.8.2009 l’A.S.D. CALCIO BURANA ha inviato al C.R.E.R. una richiesta di aggiornamento posizione tesseramento del calc. Pirani Francesco, credendo che il medesimo fosse già stato svincolato dalla società con cui era precedentemente tesserato; a seguito di un controllo della documentazione relativa ai tesseramenti dei giocatori della nostra Società, ci si è accorti dell’errore riguardante la posizione del calc. Pirani Francesco; in data 12.9.2009 abbiamo provveduto a correggere l’errore, inviando la regolare lista di trasferimento del calc. Pirani Francesco. Quanto sopra premesso, ammettendo l’errore iniziale, si chiede che sia riconosciuta l’assoluta buona fede dello scrivente e della società da me rappresentata”. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. . PIRANI FRANCESCO , la inibizione per mesi 2 del sig. . GAVIOLI ALFIO , l’ammenda di € 500 per l’ A.S.D. CALCIO BURANA e l’ammenda di € 150 per la S.P.D. NUOVA AURORA . La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. PIRANI FRANCESCO e dal sig. . GAVIOLI ALFIO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la S.P.D. NUOVA AURORA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. CALCIO BURANA ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. PIRANI FRANCESCO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. . GAVIOLI ALFIO, Presidente dell’ A.S.D. CALCIO BURANA , la inibizione per mesi 1, alla S.P.D. NUOVA AURORA l’ammenda di € 100 ed all’ A.S.D. CALCIO BURANA l’ammenda di € 300.
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