COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BRUNAZZI RICCARDO, tess, U.S. Saturno, sig. PEZZAROSSI ELIO, Presidente Pol. Cadelbosco, POL. CADELBOSCO – I^ cat. e A.S.D. U.S. SATURNO – III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BRUNAZZI RICCARDO, tess, U.S. Saturno, sig. PEZZAROSSI ELIO, Presidente Pol. Cadelbosco, POL. CADELBOSCO – I^ cat. e A.S.D. U.S. SATURNO – III^ cat. Con nota 27.7.2010 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc.BRUNAZZI RICCARDO , delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Pol. Cadelbosco , mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. U.S. Saturno ; - il sig. PEZZAROSSI ELIO , Presidente della Pol. Cadelbosco , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc.Brunazzi Riccardo , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. U.S. SATURNO , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società POL. CADELBOSCO , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, la POL. CADELBOSCO ha inviato memoria in cui, nell’informare che non potrà essere presente all’odierno dibattimento, comunica che “nessuna richiesta di tesseramento o aggiornamento è stata fatta dalla Soc. CADELBOSCO, ma solo un trasferimento all’U.S. SATURNO di Guastalla del proprio tesserato Brunazzi Riccardo, nella stagione 2009, in quanto il giocatore stesso, come evidenziano i tabulati, era di proprietà del CADELBOSCO dall’1.9.2005”. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI , accertato che, in effetti, nella formulazione del deferimento si è incorsi in errore, propone di stralciare il procedimento dall’odierna discussione. La Commissione ne prende atto e dispone l’accantonamento del procedimento.
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